Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  
Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

        1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

        1. Identico.


Pag. 70-71
          1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.